Il diritto d’autore riguarda le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma espressiva (art. 2575 c.c.).
Il diritto nasce nel momento stesso della creazione dell’opera.
Anche i lavori grafici, in quanto opere creative, sono tutelate dalla legge, che li riconosce come particolare espressione del lavoro intellettuale (legge n. 633/1941, art. 1-5).
All’autore dell’opera sono riconosciuti il DIRITTO MORALE e il DIRITTO PATRIMONIALE.
Il diritto morale dell’autore consiste:
Il diritto morale d’autore è imprescrittibile, inalienabile e trasmittibile.
Il diritto patrimoniale d’autore è il potere di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente, ossia di riprodurla in qualsiasi modo a scopo di lucro. Tale diritto spetta origianariamente all’autore; esso è però alienabile al committente e trasmissibile agli eredi (legge n. 633/1941, art. 25).
I diritti di utilizzazione economica sono raggruppati in tre categorie:
Secondo il diritto d’autore, se non espressamente indicato nel contratto, il cliente committente non può pretendere i file sorgenti – e quindi modificabili – del lavoro grafico. Il committente infatti paga per avere un lavoro grafico esecutivo, che verrà poi riprodotto in n. copie, sempre uguale a sè stesso.
Se il cliente intende apportare delle modifiche in autonomia al file del suo catalogo o brochure o qualsiasi altro lavoro grafico, deve prima comunicarlo al creativo che può scegliere di cedere i diritti patrimoniali sull’opera. Ovviamente questa opzione ha un costo normalmente molto più elevato del semplice esecutivo per la stampa.